Cassation court dismisses appeal regarding denial of home detention as fact-finding is non-reviewable if logically sound.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Barbagallo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to apply home detention, arguing the reasoning was flawed. The court ruled that since the lower court provided logical and legal arguments, the factual assessment of detention conditions cannot be reviewed on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53, law 24 November 1981, n. 689; The assessment of conditions for applying alternative sanctions is a non-reviewable fact-finding when the decision is logically and legally sound, precluding constitutional review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAGALLO SALVATORE FABIO nato a TORINO il 22/01/1976 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Barbagallo Salvatore Fabio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello ha congruamente motivato in ordine al suddetto diniego, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, che in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019,Rv. 276716 - 01); considerato che la corte di merito alle pp. 3-4 della sentenza impugnata ha indicato con corrette e logiche argomentazioni le ragioni del diniego della pena sostitutiva, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consiglier