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Ordinanza — n. 16749/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16749/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16749/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E IN DIRITTO Letto il ricorso di Patino Avila Adrian Antonio e Patino Avila Cristhian Johan, ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti - diretti a censurare la legittimità dell'appello del pubblico ministero ed il difetto di rinnovazione dibattimentale della prove dichiarative - sono manifestamente infondati in quanto (a) la Corte costituzionale ha dichiarato l'art. 443 del codice di rito illegittimo nella parte in cui non consentiva al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato (sentenza n. 320 del 20 luglio 2007); (b) che la nuova formulazione dell'art. 603 comma 3- bis cod. proc. pen. applicabile in virtù del principio del tempus regit actum non prevede più l'obbligo di rinnovazione delle testimonianze poste a fondamento del giudizio abbreviato (se non assunte, in sede di integrazione probatoria, di fronte al Gup); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16749/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 443 del codice di rito illegittimo nella parte in cui non consentiva al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato (sentenza n. 320 del 20 luglio 2007); (b) che la nuova formulazione dell'art. 603 comma 3- bis cod. proc. pen. applicabile in virtù del principio del tempus regit actum non prevede più l'obbligo di rinnovazione delle testimonianze poste a fondamento del giudizio abbreviato (se non assunte, in sede di integrazione probatoria, di fronte al Gup); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali indennità per testimone restituzione dei sussidi statali esame di cassazione rinuncia al dibattimento orale rimborso delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PATINO AVILA ADRIAN ANTONIO (CUI 0100RSN) nato il 09/08/1987 PATINO AVILA CRISTHIAN JOHAN (CUI 02V6PX2) nato il 18/05/1990 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Patino Avila Adrian Antonio e Patino Avila Cristhian Johan, ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti - diretti a censurare la legittimità dell'appello del pubblico ministero ed il difetto di rinnovazione dibattimentale della prove dichiarative - sono manifestamente infondati in quanto (a) la Corte costituzionale ha dichiarato l'art. 443 del codice di rito illegittimo nella parte in cui non consentiva al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato (sentenza n. 320 del 20 luglio 2007); (b) che la nuova formulazione dell'art. 603 comma 3- bis cod. proc. pen. applicabile in virtù del principio del tempus regit actum non prevede più l'obbligo di rinnovazione delle testimonianze poste a fondamento del giudizio abbreviato (se non assunte, in sede di integrazione probatoria, di fronte al Gup); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore nte nd