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Ordinanza — n. 16745/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16745/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16745/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: SPINA JIMMY nato il 25/10/1985 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Spina Jimmy, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione cli quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per la quale ai fini della configurabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria e integrale, sia effettiva, dovendo la somma proposta a titolo risarcitorio essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla stessa di conseguirne la concreta e incondizionata disponibilità nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o con forme equipollenti che rivelino la volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato (Sez. 2, n. 25579 del 01/03/2022 Rv. 283628 - 01. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16745/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62, comma primo, n. 6 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione cli quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per la quale ai fini della configurabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria e integrale, sia effettiva, dovendo la somma proposta a titolo risarcitorio essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla stessa di conseguirne la concreta e incondizionata disponibilità nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o con forme equipollenti che rivelino la volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato (Sez. 2, n. 25579 del 01/03/2022 Rv. 283628 - 01. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario ripristino dello stato precedente ripetizione dell'indebito rettificazione della decisione risarcimento del danno impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: SPINA JIMMY nato il 25/10/1985 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Spina Jimmy, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione cli quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per la quale ai fini della configurabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria e integrale, sia effettiva, dovendo la somma proposta a titolo risarcitorio essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla stessa di conseguirne la concreta e incondizionata disponibilità nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o con forme equipollenti che rivelino la volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato (Sez. 2, n. 25579 del 01/03/2022 Rv. 283628 - 01. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente n d ra ecofi ione_ (I,k_ Luigi Agostinacchio k 22 pI ZOZ4 t