Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as unfounded due to sound first-instance reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sechi Carlo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances, arguing they were not applied. The court found the first-instance judgment's reasoning sound, noting it correctly referenced prior proceedings and the defendant's status under special public security surveillance without needing to address every favorable element. Consequently, the appeal was rejected as baseless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances is inadmissible if the first-instance judgment provides a logically sound and sufficient motivation based on decisive elements, without the requirement to consider all facts deduced by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECHI CARLO nato a SASSARI il 13/09/1979 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Sechi Carlo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice di merito ha fatta corretta applicazione del principio sopra enunciato richiamando la sentenza di primo grado e il riferimento ai numerosi precedenti dell'imputato oltre che la circostanza che il fatto era stato commesso nel periodo di sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presiden