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Ordinanza — n. 16741/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16741/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16741/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIZMIC SERGIO nato a ROMA il 23/04/1980 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cizmic Sergio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denunzia la violazione delle norme relative al termine di proposizione dell'impugnazione è manifestamente infondato in guanto trattasi di prospettazione smentita dagli atti processuali, come rilevato a p. 6 della sentenza impugnata ove si specifica che la sentenza di primo grado è stata emessa in data 22.06.2021, senza termine specifico per la motivazione, che il conseguente termine ordinario di 15 giorni sarebbe scaduto in data 7.07.2021 con tempestivo deposito delle motivazioni.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16741/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6 della sentenza impugnata ove si specifica che la sentenza di primo grado è stata emessa in data 22.06.2021, senza termine specifico per la motivazione, che il conseguente termine ordinario di 15 giorni sarebbe scaduto in data 7.07.2021 con tempestivo deposito delle motivazioni.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini ritardo ingiustificato termini di ricorso preclusione per tardività osservanza dei termini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIZMIC SERGIO nato a ROMA il 23/04/1980 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cizmic Sergio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denunzia la violazione delle norme relative al termine di proposizione dell'impugnazione è manifestamente infondato in guanto trattasi di prospettazione smentita dagli atti processuali, come rilevato a p. 6 della sentenza impugnata ove si specifica che la sentenza di primo grado è stata emessa in data 22.06.2021, senza termine specifico per la motivazione, che il conseguente termine ordinario di 15 giorni sarebbe scaduto in data 7.07.2021 con tempestivo deposito delle motivazioni.

In aggiunta, risulta che il successivo termine di 30 giorni per proporre appello era scaduto in data 6.09.2021 mentre l'atto di impugnazione è stato depositato in data 1.10.2021, pertanto tardivamente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 febbraio 2024 Il C