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Ordinanza — n. 16740/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16740/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16740/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELKI DAVIDE nato a TEMPIO PAUSANIA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Melki Davide, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova - in particolare circa la prova dichiarativa e il riconoscimento fotografico-, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei recedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16740/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pp. 15-17 della sentenza impugnata, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato sottolineando che l'identificazione compiuta dal Friday sia da ritenere non solo intrinsecamente attendibile ma anche puntualmente riscontrata dalle indagini effettuate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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documenti d'identità identificazione forense inutilizzabilità delle prove illecite verosimiglianza della persecuzione prova del DNA esclusione del testimone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELKI DAVIDE nato a TEMPIO PAUSANIA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Melki Davide, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova - in particolare circa la prova dichiarativa e il riconoscimento fotografico-, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei recedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pp. 15-17 della sentenza impugnata, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato sottolineando che l'identificazione compiuta dal Friday sia da ritenere non solo intrinsecamente attendibile ma anche puntualmente riscontrata dalle indagini effettuate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Est. Il Presidente ndr Rec hione Luigi g