Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and pertinence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Liparota inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on theft and the application of non-punishability, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the required specific critique and pertinence under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are non-specific, generic, or lack pertinence by merely reiterating arguments already disallowed without providing a new, reasoned critique of the decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPAROTA ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 20/11/1968 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Liparota Antonio, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione al delitto di appropriazione indebita, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pag. 2-3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; considerato che anche il secondo motivo di ricorso risulta essere privo di pertinenza censoria avendo il giudice di appello indicato a pag. 4 con logiche ed adeguate argomentazioni le ragioni per cui non è applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il