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Ordinanza — n. 16737/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16737/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16737/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIULIO nato a NAPOLI il 26/01/1976 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Caruso Giulio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e, dunque, la complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice di merito ha fatta corretta applicazione del principio sopra enunciato richiamando l'assenza di elementi di segno positivo e la negativa personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16737/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice di merito ha fatta corretta applicazione del principio sopra enunciato richiamando l'assenza di elementi di segno positivo e la negativa personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena assenza di caso di rigore cognizione del ricorso per cassazione condono delle spese procedurali decisione giustificata dell'assicuratore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIULIO nato a NAPOLI il 26/01/1976 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Caruso Giulio, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e, dunque, la complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice di merito ha fatta corretta applicazione del principio sopra enunciato richiamando l'assenza di elementi di segno positivo e la negativa personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presi