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Ordinanza — n. 16733/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16733/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16733/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALIA SABRINA nato a GENOVA il 19/02/1972 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Papalia Sabrina, Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per ì reati di cui all'art. 633 e 639-bis cod.pen. e la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.pen., non superano la soglia di ammissibilità, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella sentenza impugnata laddove si motiva sia in ordine all'arbitrarietà della condotta dell'imputata, sia sulla necessità di sussistenza di un pericolo attuale e transitorio - nel caso di specie non sussistente - per poter invocare l'applicazione della predetta esimente (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi perciò considerare tali doglianze non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 54 cod.pen; Ordinanza — n. 16733/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 633 e 639-bis cod.pen. e la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.pen., non superano la soglia di ammissibilità, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella sentenza impugnata laddove si motiva sia in ordine all'arbitrarietà della condotta dell'imputata, sia sulla necessità di sussistenza di un pericolo attuale e transitorio - nel caso di specie non sussistente - per poter invocare l'applicazione della predetta esimente (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi perciò considerare tali doglianze non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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stato di bisogno ristrettezza finanziaria prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria contestazione della realizzazione spesa necessaria assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALIA SABRINA nato a GENOVA il 19/02/1972 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Papalia Sabrina, Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per ì reati di cui all'art. 633 e 639-bis cod.pen. e la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod.pen., non superano la soglia di ammissibilità, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella sentenza impugnata laddove si motiva sia in ordine all'arbitrarietà della condotta dell'imputata, sia sulla necessità di sussistenza di un pericolo attuale e transitorio - nel caso di specie non sussistente - per poter invocare l'applicazione della predetta esimente (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi perciò considerare tali doglianze non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente ndra Rec hione Luigi4Agostin