Italian Supreme Court dismisses appeal regarding court holiday delays affecting appeal filing deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Mauro Zanini's appeal inadmissible due to a procedural defect regarding the filing deadline. Zanini argued that the court's failure to suspend the deadline during the judicial holiday period rendered his appeal untimely. The court rejected this claim by citing recent rulings that such deadlines remain fixed even during reduced judicial leave periods.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 della legge 162/2014; i termini per il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, rendendo inammissibile la doglianza sulla dilazione dell'appello.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANINI MAURO nato a PADOVA il 05/08/1973 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mauro Zanini, ritenuto che deve essere trattato preliminarmente in quanto assorbente il motivo di ricorso che deduce l'illegittimità della mancata sospensione del termine per il deposito della sentenza, cui avrebbe fatto seguito la dilatazione del termine per proporre impugnazione, e che, pertanto, in concreto, avrebbe condotto a ritenere l'appello proposto nell'interesse di Mauro Zanini tempestivo, invece che tardivo. Ritenuto che si tratta di doglianza è manifestamente infondata, tenuto conto del recente pronunciamento delle sezioni unite secondo cui i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal di. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni (Sez.
U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 -- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente andrail=r_i_o_21 Agostinacchio L i h Lettiti IN Il