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Ordinanza — n. 16730/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16730/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Cascio's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. Cascio argued that the Court of Appeal failed to apply Article 72bis regarding his mental state, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. The decision stands because the appeal did not provide a new, specific critique of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance without offering a new, specific, and reasoned critique of the judgment's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique Article 360 c.p.p. Article 364 c.p.p. menomazione psichica cognizione del ricorso per cassazione perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO VINCENZO nato a TAORMINA il 31/08/1998 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cascio Vincenzo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione dell'art. 72bis , è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata (laddove si è indicato come lo stato mentale dell'imputato non sia tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (2 ciyy-,c, , .2c VQ...-01f..-)(.0,ie 2c2 Il Consigliere Estensore Il Presidente