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Ordinanza — n. 16729/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds failing to specify points of disagreement with lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16729/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were deemed generic and lacked the required specificity. The appellant failed to pinpoint exact errors in the lower court's reasoning or clearly define the specific points of disagreement as mandated by procedural law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c. 1 lett. c) c.p.r.; Art. 591 c. 1 lett. c) c.p.r.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic; the appellant must explicitly identify and argue specific points of disagreement with the facts or legal reasoning of the challenged decision.

Parole chiave

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generic grounds appeal specificity requirement inadmissible appeal cassation procedure point of disagreement motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 comma primo lett. c) del codice di rito
Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett.
Art. 591 comma primo lett. c) del codice di rito

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle
Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni
13261 del 6.2.2003, Valle, rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv.
Sez. 6, n. 32227 del 16.07.2010, T.
Sez. 6, n. 800 06/12/2011, Bidognetti
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCINOTTA SOSTINE SALVATORE nato a MESSINA il 22/03/1988 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cucinotta Sostine Salvatore, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico. Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett.

c) e 591 comma primo lett.

c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477;

Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l' appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M,. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Sa dra R chi Luigi gostinacchio 12-ce IN L