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Ordinanza — n. 16727/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments merely re-evaluate existing evidence without new proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16727/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cascino Emanuele inadmissible, rejecting his challenge to the sentencing. The appellant argued that the lower court erred in assessing mitigating circumstances regarding post-crime collaboration and generic leniency. The court held that the contested sentence's reasoning was sound because the evidence presented did not warrant a re-evaluation of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis, 1, comma 3, cod. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if the grounds merely seek to re-assess the probative value of evidence already considered by the lower court without introducing new factual elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mitigating circumstances assessment post-crime collaboration probative value re-evaluation Corte di Cassazione motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis, 1, comma 3, cod. pen.
Art. 600, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCINO EMANUELE nato a GELA il 14/02/1980 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Cascino Emanuele, ritenuto che entrambi i motivi proposti, inerenti il trattamento sanzionatorio, non superano la soglia di ammissibilità in quanto diretti a rivalutare la capacità dimostrativa delle prove poste a sostegno della definizione del trattamento sanzionatorio con specifico riguardo (a) all'entità della diminuzione correlata al riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'articolo 416-bis. 1, comma 3, cod. pen., in relazione alla quale la Corte territoriale rilevava che la collaborazione era sopraggiunta dopo che a carico dell'imputato erano già stati raccolti significativi elementi e, quindi, era valsa più ad incrementare il quadro probatorio esistente, che ha svelare scenari ignoti, (b) alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che era stata giustificata dalla Corte sulla base del fatto che non erano emersi elementi concreti e positivi che potessero essere valorizzati per giustificare il riconoscimento del beneficio.

Ritenuto che, in entrambi i casi, la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile ìl ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente S dra eccliz LULQi Agostin