Ordinanza — n. 16726/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARTIPILO CORRADO nato a BARI il 10/02/1981 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Partipilo Corrado, considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, cornma secondo, cod. pen.. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018 Rv. 274721 - 01); ritenuto, pertanto, che il delitto di ricettazione aggravato dalla recidiva specifica infraquinquennale ha un termine di prescrizione pari a 18 anni, va rilevato come il reato, commesso in data 24 giugno 2006, non risulta prescritto anteriormente al giudizio di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16726/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, cornma secondo, cod. pen.. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018 Rv. 274721 - 01); ritenuto, pertanto, che il delitto di ricettazione aggravato dalla recidiva specifica infraquinquennale ha un termine di prescrizione pari a 18 anni, va rilevato come il reato, commesso in data 24 giugno 2006, non risulta prescritto anteriormente al giudizio di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARTIPILO CORRADO nato a BARI il 10/02/1981 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Partipilo Corrado, considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, cornma secondo, cod. pen.. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018 Rv. 274721 - 01); ritenuto, pertanto, che il delitto di ricettazione aggravato dalla recidiva specifica infraquinquennale ha un termine di prescrizione pari a 18 anni, va rilevato come il reato, commesso in data 24 giugno 2006, non risulta prescritto anteriormente al giudizio di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente cciorie Luigi Agostinacchio