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Ordinanza — n. 16725/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's rejected reasons without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16725/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Dieng Adama inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on recidivism and sentencing alternatives, but the court found these arguments were merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, argumentative critique required by law to overcome the lower court's decisions.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. E c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without presenting new, specific, and argumentative grounds that critically address the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of argumentation recidivism conviction substitute sentence denial sanzione sostitutiva atto sessuale con un detenuto recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. E c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIENG ADAMA nato il 11/05/1980 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRMO Letto il ricorso di Dieng Adama, Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di ricettazione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pagina 4 della impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della pena sostitutiva della libertà controllata o della semidetenzione ex ad 53 e 56 L. 689/1981 denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato perché il vizio censurabile a norma 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul percorso giustificativo tracciato dalla decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato dernandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.226074); che la motivazione a pagina 5 della sentenza impugnata a pagina, ove si ribadisce la scarsa efficacia deterrente delle sanzioni sostitutiva a contenere la pericolosità sociale e la non meritevolezza del Dieng del beneficio in ragione delle reiterate condotte criminose e della sua proclività alla violazione della legge penale, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art.606, comma 1, lett. E cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore OFPOSITA.TA Il Presidente ndra ecctiione C