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Ordinanza — n. 16723/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding extortion and recidivism, ruling claims inadmissible due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16723/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Di Silvio Costantino inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's claims regarding unjust enrichment, lack of subjective intent, voluntary cessation of violence, and recidivism were manifestly unfounded and did not address the reasoning of the lower court's judgment. Consequently, the court upheld the original decision that the appellant's conduct constituted extortion and that the recidivism was correctly applied based on prior property crimes.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds do not address the reasoning of the contested judgment or if the alleged facts are manifestly unfounded, such as when the appellant's aggressive conduct was driven by a claim for a due indemnity rather than unjust enrichment, or when the cessation of violence occurred only after a report was filed.

Parole chiave

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inadmissible appeal extortion crime recidivism application unjust enrichment claim voluntary cessation of violence risarcimento per atto illecito reati contro il patrimonio azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SILVIO COSTANTINO nato a LATINA il 13/10/1982 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Costantino Di Silvio, Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di una rivalutazione alternativa delle emergenze processuali fondata sulla dedotta insussistenza del profitto ingiusto (il ricorrente avrebbe agito per ottenere un'indennità comunque dovuta).La doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che conferma analoga valutazione effettuata dal giudice di primo grado, secondo cui la pretesa del ricorrente non era legittima e dunque non avrebbe potuto essere tutelata in sede giudiziaria; tale configurazione della condotta implica la manifesta infondatezza anche del motivo relativo alla insussistenza dell'elemento soggettivo, tenuto conto che l'aggressione agita per ottenere un compenso non dovuto era sicuramente coperta dal dolo richiesto per configurare la fattispecie estorsiva (pag. 5 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso: come già rilevato il mancato rinvenimento di un diritto tutelabile di fronte all'autorità giudiziaria impedisce di ritenere che la condotta contestata possa essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (pag. 5 della sentenza impugnata); che non supera la soglia di ammissibilità neanche il motivo che deduce la sussistenza della desistenza volontaria, tenuto conto che, sul punto, la Corte territoriale offriva una persuasiva motivazione, rilevando come la condotta violenta e minacciosa del ricorrente era cessata solo dopo la denuncia ed a causa della stessa e, dunque, non era configurabile la desistenza; infine, sono manifestamente infondate anche le doglianze volte a contestare il riconoscimento della recidiva che non si confrontano con la ineccepibile motivazione offerta dalla sentenza impugnata, secondo cui la recidiva era stata correttamente applicata tenuto conto dei numerosi precedenti relativi a reati contro il patrimonio vantati dal ricorrente che, unitamente alla condotta in contestazione, davano conto di una effettivo accrescimento della pericolosità dello stesso (pag. 6 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente a nd r (Ac tEliaie Luigi gosti