Ordinanza — n. 16722/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CENZO CHRISTIAN nato a ATRIPALDA il 21/01/1986 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Christian De Cenzo, Ritenuto che il primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità della dimostrativa delle prove; si invocava l'inquadramento della condotta contestata come inadempimento civilistico senza confrontarsi con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte territoriale, secondo cui, già nella fase delle trattative l'imputato aveva cercato, con un tentativo maldestro, di celare la sua reale identità, fornendo delle generalità fasulle, così ponendo in essere gli artifici e i raggiri necessari per la consumazione della truffa (pag. 5 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità del mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16722/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità del mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CENZO CHRISTIAN nato a ATRIPALDA il 21/01/1986 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Christian De Cenzo, Ritenuto che il primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità della dimostrativa delle prove; si invocava l'inquadramento della condotta contestata come inadempimento civilistico senza confrontarsi con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte territoriale, secondo cui, già nella fase delle trattative l'imputato aveva cercato, con un tentativo maldestro, di celare la sua reale identità, fornendo delle generalità fasulle, così ponendo in essere gli artifici e i raggiri necessari per la consumazione della truffa (pag. 5 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità del mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha offerto una adeguata motivazione rilevando che la condotta contestata aveva prodotto non solo un danno economico non irrilevante, ma aveva anche creato una grave lesione della fiducia nelle compravendite telematiche, circostanze che ostavano al riconoscimento dell' invocato beneficio sanzionatorio (pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Sj ch_ierle_„ L Lui Agostinacchio