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Ordinanza — n. 16721/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new evidence and insufficient grounds for re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16721/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Grillo Aldo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the confirmation of liability and the lack of statutory non-prosecution grounds, arguing for a re-evaluation of evidence and sentencing. The court rejected these claims because the lower court provided persuasive reasoning regarding the identification of the perpetrator and the value of the stolen goods, which met the necessary standards for a final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal against a judgment confirming liability is inadmissible if the lower court offers persuasive motivation regarding the identification of the author of the crime and the assessment of the offense's gravity, rendering a re-evaluation of evidence unnecessary.

Parole chiave

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inadmissible appeal confirmation of liability statutory non-prosecution evidence re-evaluation sentencing mitigation gravi addebiti penali altri capi d'accusa addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
4 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
4 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO ALDO nato a SIRACUSA il 03/12/1996 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Grillo Aldo, Ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la conferma della responsabilità si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità di dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; contrariamente a quanto dedotto la Corte offriva una persuasiva motivazione in ordine alla identificazione dell'autore del reato, tenuto conto che le indagini avevano rivelato come sul telefono fossero state inserite due sim intestate al ricorrente e che era del tutto improbabile che le stesse potessero essere state nel contemporaneo possesso di altre persone (pag. 4 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte aveva offerto una motivazione ineccepibile nel ritenere che l'offesa arrecata non potesse essere considerata tenue, anche in ragione del valore intrinseco del bene ammontante a circa 840 euro (pag. 4 della sentenza impugnata); che, infine, non supera la soglia di ammissibilità neanche l'ultimo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte territoriale, con motivazione sintetica, ma conforme agli standard motivazionali indicati dalla Corte di legittimità aveva ritenuto che la pena inflitta in primo grado fosse congrua e che, pertanto, non potesse essere ulteriormente ridotta (pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente ndrrecer„ je Lui