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Ordinanza — n. 16720/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments merely request evidence re-evaluation without challenging the court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16720/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Ottone Teixeira Ruggero inadmissible. The appellant contested his identification as the fraud author, the existence of deceptive means, and the sentencing, but the court found these arguments insufficient. The court ruled that the appeal failed to adequately confront the persuasive reasoning of the lower court regarding the identity evidence and the specific circumstances of the fraud.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence without sufficiently challenging the argumentative fabric of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sufficient argumentation requirement evidence re-evaluation fraud conviction appeal court reasoning challenge usurpazione d'identità identità elettronica frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTONE TEIXEIRA RINALDO RUGGERO nato il 02/12/1978 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ottone Tee<eira Ruggero, Ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la identificazione del ricorrente come autore della truffa, non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare le emergenze probatorie e non si confronta con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che ha fondato l'identificazione sul fatto che la carta postepay utilizzata per la frode era stata attivata mediante esibizione della propria carta d'identità del ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata); che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza degli artifici e dei raggi ritenuto conto che non si confronta adeguatamente con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte territoriale che ha evidenziato come il ricorrente si fosse spacciato per un rivenditore di biciclette avesse chiesto informazioni dettagliate, dando l'impressione di essere realmente interessato all'acquisto, così inducendo in errore la persona offesa (pag. 4 della sentenza impugnata); che, infine, non supera la soglia di ammissibilità neanche l'ultimo motivo, che contesta il trattamento sanzionatorio, tenuto conto che la Corte di merito ha motivato la quantificazione della pena facendo espresso riferimento ai numerosi precedenti ed alla particolare insidiosità della condotta (pag. 5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente andra Recchione