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Ordinanza — n. 16719/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding conduct reclassification and prior judgment continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16719/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Raineri Emanuele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The applicant argued for reclassifying attempted robbery as attempted theft and recognizing continuity with a prior final judgment, but the Court found these claims manifestly unfounded. The Court confirmed the lower court's qualification of the conduct and rejected the request for a new evaluation of the legal path without identifying specific defects.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, such as requesting a reevaluation of the legal qualification of conduct or continuity with a prior judgment without identifying specific defects in the reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds conduct reclassification continuity prior judgment attempted robbery attempted theft Cassazione Roma procedural costs fine recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAINERI EMANUELE nato a MAGENTA il 21/05/1997 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Raineri Emanuele, Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'invocata riqualificazione della condotta implica una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; la Corte, con motivazione ineccepibile, confermava la qualificazione assegnata di primo giudice (rapina impropria tentata) escludendo che - data la successione delle condotte - si potesse riqualificare la condotta nela fattispecie del furto tentato (pagg 1 e 2 della sentenza impugnata). che è manifestamente infondato anche il motivo che invoca il riconoscimento della continuazione con precedente sentenza passata in giudicato, in quanto lo stesso si risolve nella reiterata richiesta di una rivalutazione del giudizio effettuato dalla Corte sul punto, senza individuare vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato per giustificare il diniego (pag. 6 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente an7 Recytorn._ Luigi Agos