Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to procedural timing and lack of grounds for recidivism aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Calogero Occhipinti inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the appeal citation was notified while he was under home detention and challenged the recognition of an aggravating circumstance for attempted crimes. The court rejected these claims, noting the citation timing was valid and the territorial court's justification for the aggravation was sufficient and extensible to attempted offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 71 d.lgs n. 159 del 2011; Art. 606 c.p.: The Court holds that a territorial court's broad justification for recognizing an aggravating circumstance for attempted crimes is legally sound and cannot be censured on appeal grounds.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIPINTI CALOGERO nato a GELA il 28/01/1976 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Calogero Occhipinti, Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il decreto di citazione a giudizio in appello era stato notificato il 5 luglio 2022 quando il ricorrente si trovava agli arresti domiciliari in Italia; che è manifestamente infondata anche la doglianza che contesta il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 71 d.lgs n. 159 del 2011, tenuto conto che la Corte territoriale ha offerto ampia giustificazione in ordine alle ragioni del suo riconoscimento, pacificamente estensibile anche al delitto tentato (pag. 6 della sentenza impugnata); che la motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva fondato sulla rilevazione di gravi e reiterati precedenti e sul ritenuto concreto accrescimento della pericolosità del ricorrente non si presta ad alcuna censura;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente aeccioe Luigi Agostinacchio v DEpoc:.:131,TAT' IN CAN