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Ordinanza — n. 16656/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16656/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16656/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRIPODO MIRKO nato a GENOVA il 24/07/1981 FILAHI TARIK nato il 23/06/1994 BRAIDIC ROBERTO nato a UDINE il 22/02/1997 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Braidic Roberto, Tripodo Mirko e Filahi Tarik ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.; mentre, in accoglimento del gravame del P.G., ha revocato le attenuanti generiche concesse in primo grado, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16656/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena revisione della sentenza penale attenuazione della pena peggioramento del danno alla salute caso di rigore riscossione di pene pecuniarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRIPODO MIRKO nato a GENOVA il 24/07/1981 FILAHI TARIK nato il 23/06/1994 BRAIDIC ROBERTO nato a UDINE il 22/02/1997 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Braidic Roberto, Tripodo Mirko e Filahi Tarik ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.; mentre, in accoglimento del gravame del P.G., ha revocato le attenuanti generiche concesse in primo grado, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da Braidic Roberto, che contesta la revoca delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda sesta pagina della sentenza); Considerato che il secondo motivo di ricorso proposto da Braidic, che contesta il riconoscimento della recidiva, è generico perché privo di concrete ragioni a sostegno;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Tripodo Mirko, che deduce vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, si risolve in considerazioni in fatto che non riescono ad accedere al perimetro di giudizio di legittimità; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto da Filahi Tarik, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda sesta pagina della sentenza); vista la memoria trasmessa dal difensore di Filahi Tarik, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.