Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and lack of voluntary desistance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Cossu's appeal against the second-instance guilty verdict inadmissible. Cossu argued for contradictory reasoning regarding his responsibility and claimed his surrender was voluntary, but the court found these arguments to be mere complaints on facts and factually unsupported. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning complied with procedural rules and the surrender was clearly induced by the arrival of third parties rather than being voluntary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 56, comma 3, cod. pen.: Appeals based on mere complaints regarding factual reasoning or alleging voluntary desistance when it was actually induced by external factors are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSSU ANTONIO nato a NUORO il 02/04/1965 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cossu Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, lo ha dichiarato colpevole del delitto di tentato furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta responsabilità, è inammissibile in quanto: - si risolve in mere doglianze in fatto; - è manifestamente infondata, poiché l'apparato argomentativo esposto nella sentenza impugnatasi conforma pienamente alla regola valutativa espressa dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca l'istituto di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen., è manifestamente infondato, dato che, come risulta dalla sentenza impugnata, la desistenza non risulta volontaria ma è stata provocata dall'arrivo di terzi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i