Ordinanza — n. 16653/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNICHEDDA MELA VINCENZO nato a SASSARI il 30/11/1992 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Giannichedda Mela Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. perì., la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto: - l'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen. concerne l'inosservanza di norme penali sostanziali e quindi non ha alcuna attinenza con il vizio denunciato che riguarda la asserita inosservanza di una norma processuale; - la violazione di disposizioni processuali è deducibile, in base alla lettera c) del citato art. 606, solo quanto si tratti di norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sicché in esse non rientra l'art. 533 comma 1 cod. proc. pen.; - in realtà il ricorso, menzionando la regola di giudizio dell'art. 533 comma 1 cod. proc. pen., intende contestare la valenza del materiale probatorio raccolto, deduzione non consentita in sede di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 533 comma 1 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16653/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNICHEDDA MELA VINCENZO nato a SASSARI il 30/11/1992 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Giannichedda Mela Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. perì., la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto: - l'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen. concerne l'inosservanza di norme penali sostanziali e quindi non ha alcuna attinenza con il vizio denunciato che riguarda la asserita inosservanza di una norma processuale; - la violazione di disposizioni processuali è deducibile, in base alla lettera c) del citato art. 606, solo quanto si tratti di norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sicché in esse non rientra l'art. 533 comma 1 cod. proc. pen.; - in realtà il ricorso, menzionando la regola di giudizio dell'art. 533 comma 1 cod. proc. pen., intende contestare la valenza del materiale probatorio raccolto, deduzione non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso