Ordinanza — n. 16652/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZURI SALVATORE nato a OSSI il 03/01/1972 CHERCHI FRANCA nato a SASSARI il 12/05/1965 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Zuri Salvatore e Cherchi Franca ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la condanna dei predetti imputati per i rati di furto (capo 1) e rimozione di sigilli (capo 2);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16652/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza della aggravante del mezzo fraudolento ed eccepisce, in conseguenza di ciò, l'estinzione del reato per prescrizione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. paragrafo 5.2. a pag. 8); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZURI SALVATORE nato a OSSI il 03/01/1972 CHERCHI FRANCA nato a SASSARI il 12/05/1965 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Zuri Salvatore e Cherchi Franca ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la condanna dei predetti imputati per i rati di furto (capo 1) e rimozione di sigilli (capo 2);
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza della aggravante del mezzo fraudolento ed eccepisce, in conseguenza di ciò, l'estinzione del reato per prescrizione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. paragrafo 5.2. a pag. 8); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/