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Ordinanza — n. 16651/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against burglary conviction for inadmissibility and factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16651/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a second-instance conviction for aggravated burglary inadmissible. The appellants argued that the lower courts erred in evaluating video evidence and sentencing, but the court rejected these claims as mere factual grievances rather than legal errors. Consequently, the appeals were dismissed because they sought a re-evaluation of evidence outside the scope of the appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 585 comma 4 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they consist solely of factual complaints or seek a re-evaluation of evidence without identifying specific procedural errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual grievances video evidence appellate review criminal procedure luogo del reato furto di lieve entità imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Rilevato che l'inammissibilità dei motivi principali si riverbera, ex art. 585, comma 4, cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016
n. 43438 del 2010
270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv.
n. 35526 del 2013
248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv.
n. 19170 del 2015
256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv.
n. 35738 del 2010
263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUMASUGLIA ANDREA nato a CATANIA il 08/04/1974 MAUGERI ALFIO nato a CATANIA il 08/02/1977 COSTANTINO MATTEO nato a CATANIA il 02/08/1980 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Rumasuglia Andrea, Maugeri Alfio e Costantino Matteo ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto di furto in abitazione pluriaggravato;

Considerato che il ricorso proposto da Maugeri Alfio è inammissibile, perché costituito da: un primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio, lamentando - in particolare - una non idonea qualità dei fotogrammi estrapolati dalle video riprese e, conseguentemente, la sussistenza di dubbi sul riconoscimento della propria persona, non consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato, in cui la Corte di appello esplica la rilevazione di una corrispondenza tra i volti ritratti "nitidamente" dai fotogrammi e le fotografie degli imputati);

Rilevato che il ricorso proposto da Ramasuglia Andrea è inammissibile, perché costituito da: un primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio, lamentando - in particolare - una verosimiglianza delle immagini e l'assenza di elementi idonei a provare la propria presenza nei pressi dell'abitazione della persona offesa, non consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato, in cui la Corte di merito chiariva come le riprese video avessero permesso di appurare la presenza degli imputati sul luogo del fatto); - un secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure); un terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838); tale motivo, inoltre, non è consentito in sede di legittimità, perché - in ogni caso - la doglianza sull'estinzione della pena, in relazione alla concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, è generica (posto che non si comprende a quale condanna si riferisca) e non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata;

Considerato che il ricorso proposto da Costantino Matteo è inammissibile perché costituito da: un primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente vizi di motivazione in ordine alle risultanze istruttorie, lamentando - in particolare - l'insussistenza di prove concrete ed una non idoneità delle immagini in atti a provare la dinamica fattuale reale, non consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato, in cui la Corte di merito chiariva come le riprese video avessero permesso di appurare la presenza degli imputati sul luogo del fatto);

Rilevato che l'inammissibilità dei motivi principali si riverbera, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., sui motivi nuovi e aggiunti proposti nell'interesse di Ramasuglia Andrea, sicché le deduzioni sulla recidiva in relazione alla ammissione al procedimento di affidamento in prova ai servizi sociali e all'affidamento in prova terapeutico non riescono a "ricondurre" nel perimetro del giudizio di legittimità una censura inammissibile sia perché generica sia perché inedita; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di E