Ordinanza — n. 16650/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCHINI ANTONIO nato a ALGHERO il 14/04/1961 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Baschini Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ne ha confermato la condanna il reato previsto dagli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2 e 7 cod. pen.; Rilevato che ha presentato due motivi di ricorso in merito alla sussistenza delle due citate aggravanti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16650/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che con dichiarazione sottoscritta dal ricorrente personalmente con firma autenticata, trasmessa tramite posta elettronica, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso; Rilevato, pertanto, che ricorre la causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCHINI ANTONIO nato a ALGHERO il 14/04/1961 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Baschini Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ne ha confermato la condanna il reato previsto dagli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2 e 7 cod. pen.; Rilevato che ha presentato due motivi di ricorso in merito alla sussistenza delle due citate aggravanti;
Rilevato che con dichiarazione sottoscritta dal ricorrente personalmente con firma autenticata, trasmessa tramite posta elettronica, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso; Rilevato, pertanto, che ricorre la causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1