Cassation court dismisses appeal as generic, rejecting claim regarding victim credibility assessment in robbery conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Benotti Fulvio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision confirming his robbery conviction after a first-instance acquittal, arguing against the fractional evaluation of the victim's statements. The court rejected this argument as generic because it failed to engage with the specific reasons for the conviction, which relied on the total credibility of the victim and unknown circumstances preventing the victim from reporting the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 582-585, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the reasons given in the decision, particularly regarding the assessment of victim credibility and the exclusion of a crime due to unknown circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENOTTI FULVIO nato a ROMA il 21/04/1963 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Benotti Fulvio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585, cod. pen.; mentre già in primo grado l'imputato era stato assolto dal delitto di rapina; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, è generico poiché non si confronta con le ragioni della decisione che si fondano sulla totale attendibilità della persona offesa e sul rilievo che l'esclusione del delitto di rapina era motivata da "circostanze non note" alla persona offesa (cfr. pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/