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Ordinanza — n. 16647/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-allowed factual revision and unsubstantiated arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16647/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sezze Sandro inadmissible, confirming his conviction for the crimes under Articles 56 and 624 bis of the Penal Code. The appellant argued that the facts should have been reclassified under Article 633, but the court found this claim based on impermissible factual revisions and unsubstantiated assertions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal based on non-allowed factual revisions or unsubstantiated assumptions is inadmissible, requiring the court to uphold the lower court's classification of facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual revision substantiated assumptions criminal classification procedural costs tentato furto indagine per furto perquisizione domiciliare

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 633 cod. pen.
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata derubricazione del fatto nel delitto di cui all'art. 633 cod.
art. 633 cod. pen
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata derubricazione del fatto nel delitto di cui all'art. 633 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEZZE SANDRO nato a ROMA il 17/06/1955 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sezze Sandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.56 e 624 bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata derubricazione del fatto nel delitto di cui all'art. 633 cod. pen., si fonda su non consentite rivisitazioni del fatto, nonché su assunti del tutto apodittici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/