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Ordinanza — n. 16646/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16646/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16646/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FIORITO SALVATORE nato a AVOLA il 13/09/1977 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Russo Fiorito Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della continuazione rispetto a fatti giudicati con precedenti condanne, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4), peraltro soffre della genericità dell'omologo motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16646/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4), peraltro soffre della genericità dell'omologo motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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identificazione forense usurpazione d'identità imputazione di furto contraffazione di merci furto per mestiere documenti d'identità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FIORITO SALVATORE nato a AVOLA il 13/09/1977 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Russo Fiorito Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della continuazione rispetto a fatti giudicati con precedenti condanne, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4), peraltro soffre della genericità dell'omologo motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0