Ordinanza — n. 16646/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FIORITO SALVATORE nato a AVOLA il 13/09/1977 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Russo Fiorito Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della continuazione rispetto a fatti giudicati con precedenti condanne, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4), peraltro soffre della genericità dell'omologo motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16646/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4), peraltro soffre della genericità dell'omologo motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FIORITO SALVATORE nato a AVOLA il 13/09/1977 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Russo Fiorito Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della continuazione rispetto a fatti giudicati con precedenti condanne, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4), peraltro soffre della genericità dell'omologo motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0