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Ordinanza — n. 16644/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of sufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16644/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Pagani and Spatuzzi inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 81, 582, 585, and 612 of the Penal Code, arguing for a generic appeal judgment and questioning the penalty's adequacy. The court rejected these claims because the arguments were too general and the reasoning regarding mitigating and aggravating circumstances was not sufficiently motivated to withstand appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 69 c.p.: Appeals based on generic legal grounds or insufficiently motivated reasoning regarding the balance of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible as they lack the specific factual and legal support required for a valid challenge.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds insufficient motivation mitigating circumstances aggravating circumstances penal responsibility court costs azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 69 c.p.
art. 69 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAGANI MADDALENA nato a AVELLINO il 01/04/1982 SPATUZZI GIANLUCA nato a AVELLINO il 13/10/1975 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con un unico atto a firma del comune difensore, gli imputati Pagani Maddalena e Spatuzzi Gianluca ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.81 cpv., 582, 585 e 612 cpv. cod. pen.;

Considerato che il primo motivo del comune ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto che il secondo motivo del comune ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante della destrezza - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis