Cassation court dismisses appeal against reduced sentence for false accusation due to manifestly unfounded legal violation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Artuso Gennaro inadmissible regarding his conviction for false accusation. The appellate court had reduced the sentence by applying mitigating circumstances under Article 89 and Article 62 bis of the Penal Code, resulting in six months of imprisonment. The court rejected the claim that this constituted a violation of law, noting that the double reduction was legally sound and the sentence was congruent with the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495, 89, 62 bis, 63 cod. pen.; The Court of Cassation holds that a double reduction of penalty for statutory mitigation and generic mitigation is not a violation of law if the resulting sentence remains congruent with the factual gravity and the defendant's personality.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTUSO GENNARO nato a NAPOLI il 20/01/1996 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Artuso Gennaro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen., mentre, ritenendo le attenuanti prevalenti sulla aggravante della recidiva, ha rideterminato la pena in mesi sei dì reclusione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle diminuzioni applicate per l'attenuante di cui all'art.89 cod. pen. e per le attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché dalla motivazione della sentenza emerge in maniera chiara che la Corte di appello ha operato una doppia diminuzione di pena per l'art. 89 cod. pen. e per l'art 62 bis cod. pen. (in conformità alla previsione dell'art. 63, comma secondo, cod. pen.) sia pure in misura inferiore a quella massima consentita ("fino a un terzo") per ciascuna di esse, spiegando che la pena così determinata risultava congrua alla gravità de fatto e alla personalità dell'imputato;
Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10