Ordinanza — n. 16641/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA SANDRO nato a NAPOLI il 25/05/1979 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Papa Sandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per reati di furto in abitazione (capo A), resistenza (capo B) e possesso ingiustificato di grimaldelli (capo C); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16641/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA SANDRO nato a NAPOLI il 25/05/1979 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Papa Sandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per reati di furto in abitazione (capo A), resistenza (capo B) e possesso ingiustificato di grimaldelli (capo C); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/