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Ordinanza — n. 16640/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16640/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16640/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GENNARO nato a NAPOLI il 18/04/1982 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Esposito Gennaro ricorre avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, quale giudice di rinvio, che: - ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (Capo F); - ha rideterminato la pena per il reato continuato di cui agli artt. 81 comma secondo, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90;

Regesto Legislator

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art. 74 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 16640/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 74 d.P.R. 309/90 (Capo F); - ha rideterminato la pena per il reato continuato di cui agli artt. 81 comma secondo, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90;

Parole chiave

Generato dall'IA
detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti criminalità persistente sospensione di pena dipendenza da sostanze recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 74 d.P.R. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GENNARO nato a NAPOLI il 18/04/1982 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Esposito Gennaro ricorre avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, quale giudice di rinvio, che: - ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (Capo F); - ha rideterminato la pena per il reato continuato di cui agli artt. 81 comma secondo, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90;

Considerato che l'unico motivo di ricorso — con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. — è manifestamente infondato, in quanto l'aggravante in parola è stata esclusa (nonostante tale esclusione non sia stata espressamente riportata nel dispositivo) come risulta evidente dalla motivazione della sentenza impugnata lì dove: - afferma che l'assoluzione dal capo F) rende superfluo "scandagliare il profilo" della sussistenza dell'aggravante in rassegna (sedicesima pagina), punto della decisione che aveva formato oggetto di annullamento ad opera della sentenza rescindente, con ciò lasciando intendere che la pronuncia assolutoria dal reato associativo travolge anche l'aggravante in relazione ai delitti scopo; - non computa un aumento per detta aggravante nella determinazione della pena.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese processuali, ma non anche alla ulteriore sanzione, tenuto conto dell'interesse dell'imputato a conseguire una statuizione chiara in merito alla insussistenza dell'aggravante in parola; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sole spese processuali. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presid