Ordinanza — n. 16638/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDOUZ ZACCARIA nato a CASTELFRANCO VENETO il 17/06/1995 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Zaccaria Ardouz ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna il reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625 n. 4 e 5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen., è inammissibile poiché si fonda su una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, non consentita in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16638/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624 e 625 n. 4 e 5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen., è inammissibile poiché si fonda su una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, non consentita in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDOUZ ZACCARIA nato a CASTELFRANCO VENETO il 17/06/1995 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Zaccaria Ardouz ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna il reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625 n. 4 e 5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen., è inammissibile poiché si fonda su una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, non consentita in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04