Ordinanza — n. 16637/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRASSO SIMONE nato a PESCINA il 13/01/1989 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Varrasso Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per due reati di furto in luogo di privata dimora; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 su entrambi i profili);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16637/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRASSO SIMONE nato a PESCINA il 13/01/1989 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Varrasso Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per due reati di furto in luogo di privata dimora; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 su entrambi i profili);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10