Ordinanza — n. 16633/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEBELLO DENIS nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 17/12/1973 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Montebello Denis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che si dolgono dell'erronea valutazione delle prove assunte in dibattimento e del mancato riconoscimento della legittima difesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e inoltre sono volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16633/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEBELLO DENIS nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 17/12/1973 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Montebello Denis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che si dolgono dell'erronea valutazione delle prove assunte in dibattimento e del mancato riconoscimento della legittima difesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e inoltre sono volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEBELLO DENIS nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 17/12/1973 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Montebello Denis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che si dolgono dell'erronea valutazione delle prove assunte in dibattimento e del mancato riconoscimento della legittima difesa, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e inoltre sono volti a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché trasmessa tardivamente il 4 aprile 2024 e la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile quando, nel rito di cui agli artt. 610 comma 1 e 611 comma 1 cod. proc. pen., è contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308;
Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso