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Ordinanza — n. 16631/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16631/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16631/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI MANUELA nato a PESCARA il 03/02/1972 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Spinelli Manuela ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di l'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole dell'inosservanza della legge penale in relazione al mancato proscioglimento dell'imputata per difetto di querela, è manifestamente infondato considerato che, come risulta dagli atti del processo, la querela è stata regolarmente sporta dalla parte offesa in data 24 ottobre 2018;

Regesto Legislator

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art. 131 - bis cod. pen; Ordinanza — n. 16631/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è inedito, poiché non proposta, per Spinelli Emanuela, con i motivi di appello (che sul punto riguardavano solo il reato ascritto al coimputato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia non comprovata minaccia contro le autorità azione legale a scopo intimidatorio timore pubblica intimidazione pericolo concreto

Disposizioni normative citate

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art. 131 - bis cod. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI MANUELA nato a PESCARA il 03/02/1972 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Spinelli Manuela ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di l'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole dell'inosservanza della legge penale in relazione al mancato proscioglimento dell'imputata per difetto di querela, è manifestamente infondato considerato che, come risulta dagli atti del processo, la querela è stata regolarmente sporta dalla parte offesa in data 24 ottobre 2018;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è inedito, poiché non proposta, per Spinelli Emanuela, con i motivi di appello (che sul punto riguardavano solo il reato ascritto al coimputato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il