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Ordinanza — n. 16630/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16630/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16630/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORESHKO SERHYI nato il 08/12/1960 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; e Rilevato che Oreshko Serhyi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'imputato avverso la pronunzia del Giudice di pace di Latina, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di percosse; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza delle norme processuali per avere il Tribunale dichiarato l'inammissibilità dell'appello nonostante quest'ultimo sia stato proposto entro il quarantacinquesimo giorno dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato - in aderenza a quanto previsto dagli artt. 544, comma 3, cod. proc. pen. e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospetta argomentazioni in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto: - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 d.lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32 d.lgs. n. 274 del 2000, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del d.lgs. n. 274 del 2000, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito; - la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine: - il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito tardivo. (Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163-01;

Regesto Legislator

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art. 544 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16630/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 8637 del 23/11/2015, Longo, Rv. 266075-0; Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012, Muto, Rv. 252963-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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domanda tardiva di ricusazione inosservanza del termine ritardo ingiustificato dell'azione penale diritto a un ricorso effettivo diritto di ottenere una decisione diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 544 cod. proc. pen
274 del 2000, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORESHKO SERHYI nato il 08/12/1960 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; e Rilevato che Oreshko Serhyi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dall'imputato avverso la pronunzia del Giudice di pace di Latina, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di percosse; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza delle norme processuali per avere il Tribunale dichiarato l'inammissibilità dell'appello nonostante quest'ultimo sia stato proposto entro il quarantacinquesimo giorno dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato - in aderenza a quanto previsto dagli artt. 544, comma 3, cod. proc. pen. e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospetta argomentazioni in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto: - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 d.lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32 d.lgs. n. 274 del 2000, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del d.lgs. n. 274 del 2000, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito; - la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine: - il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito tardivo. (Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163-01;

Sez. 5, n. 8637 del 23/11/2015, Longo, Rv. 266075-0; Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012, Muto, Rv. 252963-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.