Ordinanza — n. 16629/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MARIEM MANDI nato il 26/07/1975 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ben Mariem Mahdi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16629/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MARIEM MANDI nato il 26/07/1975 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ben Mariem Mahdi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/