Sentenza — n. 16628/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna di Salaris Tophee per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.4 cod. perì. commesso il 22 aprile 2016. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia omessa motivazione sui motivi di appello concernenti l'aggravante della destrezza e il diniego delle attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 16628/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso non è inammissibile avuto riguardo alla totale assenza di motivazione in ordine alla configurabilità della aggravante della destrezza. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 22 ottobre 2023 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALARIS TOPHEE nato a SASSARI il 05/11/1986 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna di Salaris Tophee per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.4 cod. perì. commesso il 22 aprile 2016.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia omessa motivazione sui motivi di appello concernenti l'aggravante della destrezza e il diniego delle attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno.
3. Il ricorso non è inammissibile avuto riguardo alla totale assenza di motivazione in ordine alla configurabilità della aggravante della destrezza. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 22 ottobre 2023 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato.
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il