Ordinanza — n. 16626/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPAGNA UMBERTO nato a PESCARA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rapagna Umberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di l'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di furto, mentre, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, ha rideterminato la pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha già osservato che i precedenti penali sono ostativi al riconoscimento del beneficio (cfr. pag. 2 dove per mero errore materiale è scritto "stati" in luogo di "ostativi") e ricordato che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi (come l'odierno ricorrente) ne abbia già usufruito due volte (Sez. 5, n. 1783 del 19/04/1999, Falcone, Rv. 213180);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16626/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPAGNA UMBERTO nato a PESCARA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rapagna Umberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di l'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di furto, mentre, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, ha rideterminato la pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha già osservato che i precedenti penali sono ostativi al riconoscimento del beneficio (cfr. pag. 2 dove per mero errore materiale è scritto "stati" in luogo di "ostativi") e ricordato che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi (come l'odierno ricorrente) ne abbia già usufruito due volte (Sez. 5, n. 1783 del 19/04/1999, Falcone, Rv. 213180);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il