Ordinanza — n. 16625/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARACCI ANNA RITA nato a TRICASE il 18/03/1971 avverso la sentenza del 19/09/2023 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Garacci Anna Rita ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali; Ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso (indicati con i numeri 1, 2 e 2) —che deducono vizi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16625/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARACCI ANNA RITA nato a TRICASE il 18/03/1971 avverso la sentenza del 19/09/2023 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Garacci Anna Rita ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali; Ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso (indicati con i numeri 1, 2 e 2) —che deducono vizi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
d) ed e), cod. proc. pen.— sono inammissibili perché esulano dal novero dei vizi consentiti dagli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39 bis d. Igs. n. 274 del 2000; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 10/0