Ordinanza — n. 16624/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSI FABIO nato a LIVORNO il 21/07/1964 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Corsi Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capo A) e fiscali (capi B e C), mentre ha dichiarato estinti per prescrizione ulteriori reati, procedendo alla conseguente rídetermínazíone della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 16624/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSI FABIO nato a LIVORNO il 21/07/1964 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Corsi Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capo A) e fiscali (capi B e C), mentre ha dichiarato estinti per prescrizione ulteriori reati, procedendo alla conseguente rídetermínazíone della pena;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole dell'applicazione dell'art.99 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec