Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16623/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16623/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16623/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI ENRICA nato a PONTEDERA il 24/08/1973 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; ( Rilevato che l'imputata Rossi Enrica ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione in legge per mancata derubricazione del fatto nella condotta di bancarotta preferenziale, è inammissibile in quanto prospetta elementi di fatto nuovi, mai sottoposti al giudice di merito, contraddicendo, peraltro, quanto sostenuto in sede di appello: - con l'atto di appello i prelievi oggetto di contestazione si giustificavano deducendo la destinazione al pagamento dei fornitori; - ricevuta risposta sul punto da parte della Corte di appello, con il ricorso per cassazione la difesa dell'imputata vira sulla destinazione delle somme ai compensi dell'amministratore e a rimborso spese;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16623/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. è generico, poiché, a fronte di un danno pari all'ammontare dei prelievi illeciti per oltre 60mila euro, non indica in base a quali elementi di fatto, in tesi, pretermessi dovrebbe ritenersi integrata l'attenuante in rassegna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta compensazione nel fallimento restituzione di prestazioni complementari appropriazione indebita di fondi credito di rimborso sostegno finanziario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI ENRICA nato a PONTEDERA il 24/08/1973 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; ( Rilevato che l'imputata Rossi Enrica ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione in legge per mancata derubricazione del fatto nella condotta di bancarotta preferenziale, è inammissibile in quanto prospetta elementi di fatto nuovi, mai sottoposti al giudice di merito, contraddicendo, peraltro, quanto sostenuto in sede di appello: - con l'atto di appello i prelievi oggetto di contestazione si giustificavano deducendo la destinazione al pagamento dei fornitori; - ricevuta risposta sul punto da parte della Corte di appello, con il ricorso per cassazione la difesa dell'imputata vira sulla destinazione delle somme ai compensi dell'amministratore e a rimborso spese;

Considerato che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. è generico, poiché, a fronte di un danno pari all'ammontare dei prelievi illeciti per oltre 60mila euro, non indica in base a quali elementi di fatto, in tesi, pretermessi dovrebbe ritenersi integrata l'attenuante in rassegna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec