Ordinanza — n. 16623/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI ENRICA nato a PONTEDERA il 24/08/1973 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; ( Rilevato che l'imputata Rossi Enrica ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione in legge per mancata derubricazione del fatto nella condotta di bancarotta preferenziale, è inammissibile in quanto prospetta elementi di fatto nuovi, mai sottoposti al giudice di merito, contraddicendo, peraltro, quanto sostenuto in sede di appello: - con l'atto di appello i prelievi oggetto di contestazione si giustificavano deducendo la destinazione al pagamento dei fornitori; - ricevuta risposta sul punto da parte della Corte di appello, con il ricorso per cassazione la difesa dell'imputata vira sulla destinazione delle somme ai compensi dell'amministratore e a rimborso spese;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16623/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. è generico, poiché, a fronte di un danno pari all'ammontare dei prelievi illeciti per oltre 60mila euro, non indica in base a quali elementi di fatto, in tesi, pretermessi dovrebbe ritenersi integrata l'attenuante in rassegna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI ENRICA nato a PONTEDERA il 24/08/1973 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; ( Rilevato che l'imputata Rossi Enrica ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione in legge per mancata derubricazione del fatto nella condotta di bancarotta preferenziale, è inammissibile in quanto prospetta elementi di fatto nuovi, mai sottoposti al giudice di merito, contraddicendo, peraltro, quanto sostenuto in sede di appello: - con l'atto di appello i prelievi oggetto di contestazione si giustificavano deducendo la destinazione al pagamento dei fornitori; - ricevuta risposta sul punto da parte della Corte di appello, con il ricorso per cassazione la difesa dell'imputata vira sulla destinazione delle somme ai compensi dell'amministratore e a rimborso spese;
Considerato che il secondo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. è generico, poiché, a fronte di un danno pari all'ammontare dei prelievi illeciti per oltre 60mila euro, non indica in base a quali elementi di fatto, in tesi, pretermessi dovrebbe ritenersi integrata l'attenuante in rassegna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec