Ordinanza — n. 16622/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO CARMINE nato a NAPOLI il 21/07/1978 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Giugliano Carmine ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in luogo di privata dimora; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza o meno degli elementi idonei a consentire il proscioglimento dell'imputato ex ad 129 cod. proc. pen. e in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16622/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. e in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO CARMINE nato a NAPOLI il 21/07/1978 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Giugliano Carmine ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in luogo di privata dimora; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza o meno degli elementi idonei a consentire il proscioglimento dell'imputato ex ad 129 cod. proc. pen. e in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2