Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, citing lack of admissibility and excessive penalty claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Omagbon Festus inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code and challenged the sentence's severity. The court rejected these claims because the first argument was already properly examined by the lower court, while the second fell within the trial judge's discretionary sentencing power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 624-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it reproduces issues already decided by the lower court or if the penalty claim lacks factual basis, as sentencing discretion belongs to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMAGBON FESTUS (CUI 05EHX7F) nato il 03/03/1991 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Omagbon Festus ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2);
Considerato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il