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Sentenza — n. 16615/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16615/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16615/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputata Cari Sally ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. 2.1. Il difensore dell'imputato ha trasmesso il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa (del 4 aprile 2024 dinanzi ai Carabinieri della stazione di Nervesa della Battaglia) e verbale di accettazione da parte del procuratore speciale dell'imputata (redatto dalla medesima stazione CC in pari data). 2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

Regesto Legislator

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art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16615/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..

Parole chiave

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licenziamento per furto ritiro della querela penale tentato furto abbandono del procedimento per truffa procedura di rivendicazione nel pignoramento querela

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARI SALLY nato a THIENE il 14/07/1985 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputata Cari Sally ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. 2.1. Il difensore dell'imputato ha trasmesso il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa (del 4 aprile 2024 dinanzi ai Carabinieri della stazione di Nervesa della Battaglia) e verbale di accettazione da parte del procuratore speciale dell'imputata (redatto dalla medesima stazione CC in pari data). 2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen..

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico della querelata ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così dec