Ordinanza — n. 16613/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIRATTU FRANCESCO nato a SASSARI il 20/05/1950 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Zirattu Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di concorso in furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia la non corretta valutazione della testimonianza resa dal teste Tirotto, non è consentito in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e si fonda su mere asserzioni nella ricostruzione del fatto soggettivamente prospettato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 - bis cod. pen; Ordinanza — n. 16613/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Zirattu Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di concorso in furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia la non corretta valutazione della testimonianza resa dal teste Tirotto, non è consentito in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e si fonda su mere asserzioni nella ricostruzione del fatto soggettivamente prospettato;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIRATTU FRANCESCO nato a SASSARI il 20/05/1950 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Zirattu Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di concorso in furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia la non corretta valutazione della testimonianza resa dal teste Tirotto, non è consentito in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e si fonda su mere asserzioni nella ricostruzione del fatto soggettivamente prospettato;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità motivazione in ordine alla esclusione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi concorrenti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 27); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità della motivazione in riferimento alla declaratoria di delinquenza abituale, è inammissibile perché non è pertinente al decisum considerato che non vi è stata alcuna declaratoria di delinquenza abituale la Corte di appello ha fatto riferimento all'elemento, concettualmente diverso, del "comportamento abituale", secondo l'accezione disegnata dall'art. 131 bis, commi primo e quarto, cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto, inoltre, che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che possono liquidarsi in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. C