Ordinanza — n. 16612/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO MARIA CONCETTA nato a PALERMO il 07/11/1989 avverso la sentenza del 11/10/2023 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Pagano Maria Concetta propone impugnazione (correttamente riqualificata dal Tribunale come ricorso per cassazione) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese che l'ha condannata per il reato di cui all'art. 689 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione del giudice di prime cure in riferimento al momento in cui si è realizzato il reato e alla corretta valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 689 cod. pen; Ordinanza — n. 16612/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO MARIA CONCETTA nato a PALERMO il 07/11/1989 avverso la sentenza del 11/10/2023 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Pagano Maria Concetta propone impugnazione (correttamente riqualificata dal Tribunale come ricorso per cassazione) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese che l'ha condannata per il reato di cui all'art. 689 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione del giudice di prime cure in riferimento al momento in cui si è realizzato il reato e alla corretta valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il