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Ordinanza — n. 16612/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16612/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16612/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO MARIA CONCETTA nato a PALERMO il 07/11/1989 avverso la sentenza del 11/10/2023 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Pagano Maria Concetta propone impugnazione (correttamente riqualificata dal Tribunale come ricorso per cassazione) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese che l'ha condannata per il reato di cui all'art. 689 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione del giudice di prime cure in riferimento al momento in cui si è realizzato il reato e alla corretta valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie;

Regesto Legislator

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art. 689 cod. pen; Ordinanza — n. 16612/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abuso di alcol imposta sulle bevande guida in stato di ebbrezza qualificata imputazione per reati di stupefacenti esame dell'alito consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 689 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO MARIA CONCETTA nato a PALERMO il 07/11/1989 avverso la sentenza del 11/10/2023 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Pagano Maria Concetta propone impugnazione (correttamente riqualificata dal Tribunale come ricorso per cassazione) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese che l'ha condannata per il reato di cui all'art. 689 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione del giudice di prime cure in riferimento al momento in cui si è realizzato il reato e alla corretta valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il